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Titolo I
Funzionamento degli organi collegiali
Artt. 1 - 7
Artt. 8 14
Artt. 15 16
Titolo II
Funzionamento delle strutture speciali
Art. 17
Titolo III
Norme di vita scolastica Gli Studenti
Art. 18
Artt. 19 23
Artt. 24 27
Artt. 28 32
Artt. 33 37
Titolo IV
Studenti Norme di disciplina
Artt. 38 39
Artt. 40 43
Artt. 44 46
Titolo V
Applicazione della normativa sul divieto di fumare
Art. 47
Artt. 48 50
Titolo VI
Docenti Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività
scolastiche
Artt- 51 53
Artt. 54 55
Artt. 56 57
TITOLO I
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 1
Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal presidente
dell'Organo con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 gg.
rispetto alla data fissata per la seduta. La convocazione deve essere
effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale
e mediante affissione all'Albo dell'Istituto di apposito avviso. Qualora
l'Organo Collegiale preveda la partecipazione di più componenti,
l'avviso sarà affisso all'Albo istituito per ciascuna componente.
In ogni caso l'affissione dell'avviso all'Albo dell'Istituto, per quelle
componenti che vi abbiano sede (docenti, personale A. T. A. , allievi)
è adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione
dell'Organo Collegiale. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare,
pena la nullità della stessa, il luogo, la data, l'ora d'inizio,
indicativamente il termine e gli argomenti all'ordine del giorno su cui
l'Organo è chiamato a deliberare. Di ogni seduta degli Organi Collegiali
viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario
da lui designato, steso su apposito registro a pagine numerate. E' ammessa
la modalità di elaborazione informatizzata dei verbali, purché
la relativa stampa sia resa solidale al registro a pagine numerate in
modo tale da non poter essere in alcun modo alterabile. Del registro dei
verbali risponde il presidente dell'Organo Collegiale.
Art. 2
Programmazione delle attività degli Organi Collegiali
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie operazioni nel tempo,
in rapporto alle propriecompetenze, secondo la normativa vigente,allo
scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento
delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea
di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere
con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e/o pareri.
Art. 3
Svolgimento coordinato dell'attività degli Organi Collegiali
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi
Collegiali. Ai fini del precedente comma si considerano anche le competenze
di un determinato Organo quando il loro esercizio costituisca presupposto
necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro Organo
Collegiale.
Art. 4
Elezioni contemporanee di Organi di durata annuale
Le elezioni per gli Organi di durata annuale, hanno luogo, di solito,
entro il secondo mese dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni
ministeriali ed in date diverse tra plessi di scuole elementari e plessi
di scuola media. Il dirigente scolastico emana i decreti di nomina dei
membri dei consigli di classe e di interclasse e di surroga dei rappresentanti
che abbiano rinunciato alla nomina da subito o durante il corso
dell'anno.
Art. 5
Convocazione del Consiglio di Classe o di Interclasse
Il Consiglio di Classe o di Interclasse è convocato dal dirigente
scolastico di propria iniziativa, in relazione alla programmazione di
cui all'art. 2. , o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza
dei suoi membri, escluso il presidente.
Art. 6
Programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio
di Classe o di Interclasse
Le riunioni del Consiglio di Classe o di Interclasse devono essere programmate
secondo i criteri stabiliti dall'Art. 2 e coordinate con quelle di altri
organi Collegiali di cui all'Art. 3.
Art. 7
Convocazione del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità
stabilite dall'Art. 7 del D. Leg. vo 297 del 16/4/94.
INIZIO PAGINA

Art. 8
Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti
Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del Collegio
dei Docenti si applicano i disposti degli artt. 2 e 3.
Art. 9
Prima convocazione del Consiglio di Istituto
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva
alla emanazione dei decretidi nomina da parte del dirigente scolastico
ed attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni,
è disposta dal dirigente scolastico entro e non oltre il 20°
giorno dopo la proclamazione degli eletti.
Art. 10
Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Istituto
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal dirigente
scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio
stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto
il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata
al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta
maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà
più uno dei componenti in carica. A parità di voti è
eletto il genitore più anziano d'età. Il Consiglio può
deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori
componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste
per l'elezione del presidente. La votazione avviene per scrutinio segreto.
Art. 11
Elezione della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto
Nella prima seduta il Consiglio elegge inoltre, con votazione separata,
la Giunta Esecutiva così composta: 2 genitori, 1 docente, 1 personale
ATA, il direttore dei servizi generali e amministrativi ed il dirigente
scolastico sono entrambi membri di diritto. Sono candidati
tutti i membri del consiglio con esclusione di membri di diritto della
giunta. Partecipano alle votazioni tutti i membri del consiglio. La votazione
avviene per scrutinio segreto. A parità di voti sono eletti il
docente ed i genitori più anziani d'età. Qualora i
membri eletti dovessero dimettersi o perdere i requisiti di idoneità,
la Giunta può continuare a funzionare con almeno 3 componenti;
i dimissionari sono sostituiti secondo la normativa vigente.
Art. 12
Permanenza e decadenza dalle cariche
Il Consiglio di Istituto, di Interclasse e di Classe scaduti per compimento
del proprio mandato, restano in carica sino all'insediamento
del nuovo organo. I membri decaduti nel frattempo per perdita dei requisiti
vengono surrogatiDecadono dalle cariche elettive i membri dei Consigli
d'Istituto, di Classe e di Interclasse quando cessano per qualsiasi motivo
di appartenere alle componenti scolastiche.
Art. 13
Convocazione del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente del Consiglio
stesso secondo le necessità. Il presidente è tenuto a disporre
la convocazione su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva, ovvero
della maggioranza del Consiglio stesso con i criteri esposti all'art.
1 osservando se possibile la non concomitanza nello stesso giorno
con Consigli di Classe o di Interclasse. Di norma le sedute non sono pubbliche.
Il presidente può disporre l'apertura a tutti i genitori degli
alunni e al personale dell'istituto qualora gli argomenti trattati
lo richiedano e lo consentano. Il presidente o qualsiasi componente
può invitare persone esterne al Consiglio, previa richiesta
anticipata al consiglio stesso e acquisizione della maggioranza relativa
dei consensi.
Art. 14
Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire
mediante affissione in apposito Albo di Istituto, presso la sede centrale,
della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal
Consiglio stesso firmata dal presidente e dal segretario. L'affissione
all'Albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa
seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta
per un periodo di almeno dieci giorni. I verbali e tutti gli atti scritti
preparatori sono depositati nella segreteria dell'Istituto e sono esibiti
a chiunque ne faccia richiesta, secondo quanto disposta dalla L. 241/90
e dalla L. 675/96. La copia della deliberazione da affiggere all'Albo
è consegnata al dirigente scolastico dal segretario del Consiglio;
il dirigente scolastico ne predispone l'affissione ed attesta in calce
ad essa la data di affissione.
Art. 15
Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti
Il Comitato per la valutazione dei docenti è convocato dal dirigente
scolastico:a - in periodi programmati ai sensi del precedente art. 2,
per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli docenti ai sensi
dell'art. 11 del d. lgs. 297/94;b - alla conclusione dell'anno prescritto,
per la valutazione del periodo di prova dei docenti;c - ogni qualvolta
se ne presenti la necessità.
Art. 16
Assemblea e Comitato dei Genitori
I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in Assemblea
nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'Assemblea deve darsi
un regolamento (o statuto) che viene inviato in visione al Consiglio di
Istituto. Alle Assemblee dei genitori, di classe o di istituto, possono
partecipare, su invito, con diritto di parola il dirigente scolastico
e i docenti rispettivamente della classe o della scuola. Qualora le assemblee
si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento
di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il
dirigente scolastico. La materia della convocazione è regolata
dal T. U. di cui al d. lgs. n. 297/94. I rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Interclasse e di Classe e qualsiasi genitore degli alunni
dell'Istituto possono esprimere un Comitato dei genitori che può
richiedere la convocazione dell'Assemblea d'Istituto. Il Comitato non
può interferire nelle competenze del Consiglio di Classe e di Interclasse
e del Consiglio di Istituto, avendo solo una funzione promozionale della
partecipazione dei genitori.
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TITOLO II
FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SPECIALI
Art. 17
Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e delle palestre
Il funzionamento e l'utilizzo dei laboratori, delle palestre e degli spazi
interni ed esterni della scuola da parte di Enti ed Associazioni è
disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto,
sentito il Collegio dei Docenti. Il dirigente scolastico affida
a docenti le funzioni di responsabile della biblioteca, delle palestre
e dei laboratori, (art. 27 Regolamento Contabile). Saranno osservate tutte
le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e le procedure prestabilite
per ciascun laboratorio dal Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
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TITOLO III
NORME DI VITA SCOLASTICA
Gli Studenti
Art. 18 Diritti e doveri
Gli studenti hanno i diritti e i doveri stabiliti dagli articoli
2 e 3 del D. P. R. 249 del 24/06/98.
E' opportuno che gli allievi non portino a scuola oggetti di valore, è
vietato l'uso del cellulare durante le lezioni. Lo stesso deve essere
tenuto spento. La scuola declina ogni responsabilità in
caso di eventuali furti. E' proibito introdurre nella scuola qualsiasi
oggetto di uso non scolastico, a maggior ragione, se può costituire
fonte di pericolo per l'incolumità propria e/o di terzi o distrazione
nello svolgimento delle lezioni.
Art. 19
Ingresso a scuola degli studenti
L'ora di ingresso a scuola è regolato dal Collegio dei Docenti
e dal Consiglio d'Istituto e comunicato dal dirigente scolastico agli
utenti. Gli alunni devono entrare nell'area del plesso 5 minuti prima
del suono della prima campanella. Una volta entrati nell'area del plesso,
gli alunni non possono più fuoriuscirne. Gli alunni autorizzati
all'ingresso anticipato, accedono ai plessi sotto la vigilanza
dei collaboratori scolastici. Gli utenti del trasporto scolastico sono
a carico di chi istituisce il servizio che ne è responsabile fino
all'ingresso nell'area del relativo plesso. I ritardatari saranno
ammessi in classe. Il ritardo va comunque giustificato per il giorno
successivo. I ritardi, non supportati da valide motivazioni, saranno oggetto
di comunicazione scritta alla famiglia. Altresì ritardi abituali
nel portare l'alunno a scuola da parte di chi è autorizzato allo
scopo devono essere segnalati alla direzione da parte del docente della
prima ora. L'ingresso nell'area del plesso si svolgerà
senza correre, spingere e arrecare danno o fastidio ad insegnanti e compagni.
I mezzi di trasporto personali (bicicletta o scooter) vanno spinti a passo
d'uomo e gli scooter vanno rigorosamente spenti.
Art. 20
Periodo di socializzazioneDurante il periodo di socializzazione
(intervallo) gli allievi debbono mantenere un comportamento rispettoso
e prudente. Gli alunni della scuola elementare sfrutteranno gli
spazi esterni assegnati per il gioco, qualora le condizioni atmosferiche
lo consentano, evitando giochi pericolosi. Gli alunni della scuola media
non debbono rimanere nelle aule; occuperanno gli spazi antistanti la scuola
e, in caso di maltempo, sosteranno negli atri; non dovranno giocare a
calcio, tirare oggetti, gettare rifiuti per terra, fare scherzi pericolosi
o non graditi. La vigilanza dei docenti incaricati sugli alunni è
costante durante tutto il periodo di socializzazione. Il personale
collaboratore scolastico è tenuto, per proprio profilo professionale,
a coadiuvare i docenti nella vigilanza degli allievi durante gli intervalli.
Art. 21
Mensa scolastica
Ove possibile funziona una mensa scolastica interna al plesso. Gli alunni
durante la consumazione del pasto dovranno attenersi alle stesse regle
di buona creanza e di rispetto reciproco valide in classe durante la lezione
abituale. Comportamenti scorretti saranno prontamente segnalati al dirigente
scolastico e da questi alle famiglie. Terminato il pasto, gli alunni
sosteranno negli atri o in altri spazi, destinati allo scopo.
Art. 22
Uscita degli allievi per fruire dei servizi igienici
E' consentita l'uscita dalla classe o dal laboratorio per fruire dei servizi
igienici nei casi di necessità . Sarà cura dei docenti far
uscire gli allievi uno alla volta per recarsi nei bagni. Non è
consentito uscire dall'aula durante i cambi dell'ora.
Art. 23
Assenze degli allievi
Le assenze degli allievi saranno giustificate dal docente della prima
ora. Particolari anomalie nelle assenze saranno comunicate alla famiglia
da parte del coordinatore, tramite il libretto. Le assenze vanno sempre
giustificate facendo uso del libretto personale. Qualora l'allievo
ne sia privo, è tenuto comunque a regolarizzare sul proprio libretto,
entro il giorno successivo, la ripresa della frequenza. Le assenze
superiori a cinque giorni anche se non per motivi di malattia, vanno giustificate
con certificato medico che attesti che l'allievo non è portatore
di patologie soggette a denuncia obbligatoria ai sensi del D. M. 28/11/86
e che è in grado di riprendere l'attività scolastica.
Art. 24
Uscita dalla scuola
L'ora del termine delle lezioni è regolata dal Collegio dei Docenti
e dal Consiglio d'Istituto. Le classi si avvieranno ordinatamente verso
l'uscita accompagnate dal docente dell'ultima ora. L'uscita dall'area
del plesso si svolgerà senza correre, spingere e arrecare
danno o fastidio ad insegnanti e compagni. I mezzi di trasporto personali
saranno accompagnati a mano, a passo d'uomo, a motore spento, fino
all'esterno dell'area scolastica. L'uscita anticipata sarà consentita
solo per motivi documentati o documentabili; in tali casi gli allievi
dovranno essere prelevati da un genitore o dall'esercente la patria potestà.
Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non motivate
adeguatamente, e telefoniche. Qualora l'Istituzione non possa garantire
il servizio ( assemblee sindacali e/o scioperi), in particolare nelle
ultime ore, sarà consentita l'uscita anticipata delle classi interessate,
a condizione che si preavvisino le famiglie. Ritardi abituali nel prelievo
dell'alunno da parte di chi è autorizzato allo scopo devono essere
segnalati alla dirigenza da parte del docente dell'ultima ora e del personale
ausiliario. Nel caso di genitori separati, la scuola non può rifiutarsi
di consegnare l'alunno all'uno o all'altro genitore se non in presenza
di una sentenza che indichi chiaramente a quale dei due il minore è
stato affidato.
Art. 25
Trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico è erogato dall'Amministrazione
Comunale, che appalta il servizio secondo le necessità del caso
in accordo con l'Istituto comprensivo. Tale servizio è regolato
da apposito regolamento comunale e solleva la scuola da qualsiasi
responsabilità del caso. Art. 26 Scioperi ed assemblee
sindacaliIn caso di sciopero le famiglie vengono anticipatamente informate
tramite comunicazione scritta. L' accertamento dell'avvenuta ricezione
del messaggio almeno entro il giorno precedente a quello proclamato
per lo sciopero mediante firma sul libretto personale dell'alunno di uno
dei genitori o di chi ne fa le veci, è effettuata dai docenti.
Se presente l'insegnante della prima ora, gli alunni potranno entrare
a scuola per le lezioni altrimenti torneranno a casa e la scuola non sarà
responsabile per l'intera giornata (pomeriggio compreso). Se gli
insegnati delle ore successiva alla prima non sono presenti gli alunni
rimarranno a scuola: sarà comunque consentito ai genitori
se si presentano di persona, prelevare i figli. In caso contrario l'alunno
rimarrà sotto la sorveglianza del docente presente fino al
termine delle lezioni. In caso di rientro pomeridiano lo stesso deve essere
considerato come il proseguimento del giorno di sciopero e non un giorno
nuovo. Nel caso di assemblee sindacali o altro, che implichi
la possibile assenza degli insegnanti, le modalità
di comunicazione alla famiglia dell'evento seguiranno le regole
della comunicazione dello sciopero. In questo caso la scuola comunica
anche l'orario di uscita degli alunni delle varie classi. Il servizio
di trasporto è precisato ogni volta.
Art. 27
Infortunio o malore
In caso di malore o di infortunio degli alunni, viene prestato il primo
soccorso e nello stesso tempo si informa la famiglia. Il personale
docente provvede in caso grave ad informare il 118 e in seguito il dirigente
scolastico dell'Istituto. All'inizio di ogni anno scolastico la direzione
dell'istituto provvede a stilare un elenco completo dei recapiti telefonici
delle famiglie e dei luoghi di lavoro dei genitori degli alunni. Tale
elenco va tenuto a disposizione in segretaria e in tutti i plessi
relativi. Durante l'anno scolastico, in caso di variazione di tali recapiti,
la famiglia è tenuta immediatamente a darne comunicazione
scritta alla segreteria della scuola. Entro il giorno stesso dell'infortunio,
deve essere inviata in segreteria da parte del docente in servizio nella
classe, dove è avvenuto l'infortunio, la dettagliata relazione
sull'accaduto. Dopo un malore o un infortunio con prognosi di 1 o più
giorni, la frequenza delle lezioni è consentita solo con la presentazione
di certificato medico o dichiarazione della famiglia, liberatoria di ogni
responsabilità per la scuola. In assenza di tale documentazione
l'alunno non potrà essere riammesso a scuola.
Art. 28
Assicurazione
L'Istituto prevede una assicurazione a favore degli alunni e a tale
fine il Consiglio di Istituto entro la fine di ogni anno scolastico definisce
e stipula il contratto con la compagnia di assicurazione prescelta per
l'anno scolastico successivo. L'Istituto richiede un contributo volontario
ad ogni alunno comprensivo della quota da destinare a tale assicurazione.
Il Consiglio d'Istituto nello scegliere la compagnia di assicurazione
terrà conto che siano presenti almeno le seguenti voci:·
infortunio degli alunni a scuola e in itinere (1 ora prima e 1 dopo le
lezioni);· responsabilità civile verso terzi a scuola e
in itinere;· tutela legale;· copertura per i viaggi in Italia
e all'estero (se previsti);· copertura per i genitori e per
gli esperti esterni che entrino a scuola.
Art. 29
Uso delle strutture
Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro,
sia esso un banco, un tavolo da disegno o un computer con periferiche.
Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre
rifuso con il versamento della cifra indicata nella fattura delle spese
anticipate dall'Istituto, dall'Ente Locale, ecc. . Vanno altresì
rifusi gli eventuali danni arrecati a terzi per incuria e non a causa
delle normali attività didattiche. Gli allievi riserveranno ai
locali ed alle suppellettili scolastiche lo stesso trattamento riservato
alla propria abitazione o alle cose di loro proprietà.
Art. 30
Collaborazione scuola famiglia
Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti
dal Collegio dei Docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento
disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze. In
ogni caso dovrà essere fatta salva la tempestività delle
comunicazioni.
Art. 31
Attività parascolastiche ed extrascolastiche
Saranno realizzate le attività parascolastiche ed extrascolastiche,
purché inserite nel POF e nella programmazione approvate
dal Consiglio di Classe, Interclasse e d'Istituto, finalizzate alla
crescita culturale, civile e morale della comunità scolastica.
Tutte le attività di cui al comma precedente che si concretizzino
in viaggi di istruzione faranno riferimento alla normativa vigente
ed in particolare alla C. M. 291/92 e successive integrazioni. La competenza
in merito ai viaggi di istruzione è comunque del Consiglio di Classe
e di Interclasse, che ne delibera la meta, le motivazioni , le finalità
didattico - culturali e formative, inserendole nella propria programmazione
generale.
Art. 32
Procedure per lo svolgimento dei viaggi di istruzione. I Consigli
di Classe e di Interclasse si atterranno alla seguente procedura:
- entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, saranno deliberati:
- le mete;
- la finalità didattica;
- le finalità educative e formative;
- gli accompagnatori e loro sostituti;
- il periodo o le date di svolgimento.
- Il costo approssimativo del viaggio di istruzione.
- Per ogni viaggio d'istruzione saranno acquisiti agli atti, per la
successiva proposta alla Giunta esecutiva ed al Consiglio di Istituto,
i seguenti elementi:
- dichiarazioni di assenso dei genitori;
- designazione degli accompagnatori e dei sostituti;
- estratto della delibera del Consiglio di Classe e/o di Interclasse;
- copia del programma dettagliato del viaggio;
- richiesta di particolari servizi (guide turistiche, vettori
attrezzati per portatori di handicap, prenotazioni).
- Il costo definitivo del viaggio.
- Il coordinatore del Consiglio di Classe o un docente di ciascun
modulo della Scuola Elementare, risultante dal verbale, si farà
parte diligente dell'acquisizione dei dati di cui al comma precedente.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle
delibere del Consiglio D'Istituto. I genitori di norma non sono ammessi.
Art. 33
Criteri per la designazione dei docenti accompagnatori
Tenuto conto di quanto previsto nella contrattazione d'Istituto, i criteri
che i Consigli di Classe e di Interclasse dovranno seguire nella designazione
dei docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione realizzati in
Italia e all'estero, sono i seguenti:
- docenti appartenenti all'organico delle classi da accompagnare;
- per i viaggi all'estero almeno un accompagnatore docente di lingua
straniera.
Art. 34
Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti
Gli allievi dovranno parcheggiare cicli e motocicli nelle aree appositamente
predisposte lasciando liberi e sgombri da ogni mezzo gli accessi all'Istituto,
al fine di consentire l'accostamento di eventuali mezzi di soccorso. Comportamenti
difformi saranno sanzionati e segnalati alla Polizia urbana, con la possibilità
di essere convertiti in attività in favore della comunità
scolastica. Biciclette e ciclomotori sono parcheggiati a rischio e pericolo
degli studenti: l'Istituto non risponde di furti e/o manomissioni degli
stessi ed eventuali oggetti lasciati sui mezzi in gestione (es. : casco,
guanti, vestiti, ecc. ).
Art. 35
Rapporti con la DirigenzaIl dirigente scolastico e i suoi collaboratori
sono a disposizione degli studenti e dei loro genitori per la soluzione,
nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo
e didattico, secondo l'orario di ricevimento.
Art. 36
Uso dei localiI locali della scuola, durante le ore di lezione,
non possono essere usati per altri scopi. Oltre tale orario,
il Consiglio d'Istituto, può concedere l'uso degli stessi ad Associazioni
senza scopo di lucro che ne facciano richiesta scritta e motivata,
esclusi gli incontri di carattere politico, partitico e religioso,
secondo quanto previsto dall'art. 50 D. L. 44/2001.
Art. 37
Distribuzione di volantini o avvisi. Non sono consentite le distribuzioni
di volantini all'interno dell'area scolastica anche in ore non di lezione.
E' consentita la distribuzione agli alunni di materiale
informativo relativo ad attività dell'Ente Locale o
di Associazioni culturali o educative, previo consenso del dirigente
scolastico.
INIZIO PAGINA

TITOLO IV
Studenti
NORME DI DISCIPLINA
Art. 38
I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono
infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti
sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai
responsabili la violazione delle norme causata dai loro gesti, ad impedirne
la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed
infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente.
La presente sezione del regolamento definisce quanto disposto dal richiamato
Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D. P. R. 249/1998.
Art. 39
Categorie delle mancanze
Le categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento
sono le seguenti:
- mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale;
- mancanza di rispetto verso il personale docente e non docente,
i compagni e le istituzioni;
- atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza
civile e produttiva della comunità scolastica e la realizzazione
di ciascuna persona nella sua integrità morale e psico
fisica (violenza fisica, psichica, morale; molestie fisiche e verbali,
ecc. );
- violazione delle disposizioni organizzative del Regolamento
di Istituto e delle norme di sicurezza;
- uso scorretto del materiale didattico e danneggiamento di
locali ed attrezzature della scuola nonchè danneggiamento o perdita
di materiale dei compagni;
- turbamento del regolare andamento della scuola. Il presente
elenco di categorie di mancanze disciplinari non è costruito
secondo un ordine di progressivagravità e deve essere inteso
come indicativo.
Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal regolamento,
ci si regola secondo criteri di analogia.
Nel punto f) dell'elenco di cui al presente articolo, sono compresi quegli
atti e comportamenti che compromettano gravemente il necessario rapporto
di fiducia, lealtà e collaborazione che vi deve essere tra le componenti
di una comunità civile, (ad esempio, l'alterazione di documenti
e/o firme, l'oltraggio, la volontaria messa a rischio dell'incolumità
propria o altrui, l'inosservanza di disposizioni di legge, ecc. ).
Art. 40
Provvedimenti principali e secondari
I tipi di provvedimenti disciplinari principali, previsti in relazione
alle categorie delle mancanze esposte nell'articolo precedente, sono i
seguenti:
- Ammonizione personale
- Nota sul registro di classe; dopo la terza nota , l'alunno
è accompagnato a scuola da un genitore
- Convocazione dei genitori
- Ammonimento scritto
- Allontanamento dalle lezioni, fino a un periodo massimo di
quindici giorni;
In relazione a tutti gli elementi connessi con l'infrazione, si stabilisce
quale sanzione praticare; essa sarà temporanea, proporzionata all'infrazione
e rieducativa in riferimento alla mancanza, tenuto conto della situazione
personale dello studente responsabile, al quale sarà offerta la
possibilità di convertirla in attività a favore della comunità
scolastica.
In ogni caso è possibile la somma di due o più dei provvedimenti
indicati, a discrezione dell'organo che li irroga.
E' previsto, inoltre, che l'organo che irroga la sanzione possa anche
utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse,
sostitutivi o aggiuntivi di quanto già previsto.
Essi possono essere, per esempio: la nota sul diario personale o sul libretto
dello studente, da far firmare, entro il giorno successivo, ai genitori;
il deferimento dello studente al dirigente scolastico;l'allontanamento
temporaneo dello studente dalla singola lezione, qualora ne impedisca
il regolare svolgimento sempre che sia possibile affidarlo ad un docente
non impegnato nell'insegnamento. Può infine consistere in esecuzione
immediata o differita di attività che compensino il danno arrecato,
di attività a favore della comunità ed altri ancora.
Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono
a determinare il giudizio quadrimestrale e finale, approvato
dal Consiglio di Classe o Interclasse.
Art. 41
Aggravanti ed attenuanti
In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata
ogni infrazione e tenendo conto delle situazioni degli studenti coinvolti,
si valuta la gravità della mancanza disciplinare in modo da commisurare
ad essa il provvedimento da adottare. In presenza di attenuanti e/o di
aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è
sempre possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore,
oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.
Art. 42
Organi competenti
I provvedimenti disciplinari sono irrogati da organi scolastici diversi,
secondo il seguente elenco:· dal singolo docente;· dal dirigente
scolastico· dal Consiglio di Classe o di Interclasse, composto
dalla sola componente docenti (anche in riunione congiunta di più
Consigli di Classe)
Per i provvedimenti principali, si stabilisce che quelli di cui ai punti
a) e b) dell'art. 32 sono di competenza del docente e/o del dirigente
scolastico, i provvedimenti di cui ai punti c) e d) del dirigente scolastico,
il provvedimento e) del Consiglio di Classe o Interclasse. . In quest'ultimo
caso, inoltre, il Consiglio, contestualmente o successivamente al provvedimento,
stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere
per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del
suo rientro nella scuola.
Art. 43
Riparazioni
I provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo, che deve realizzare
anche la riparazione praticadel danno che si è verificato: pertanto
in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà
accompagnata dall'esecuzione di attività orientate a ripristinare
ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di
civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.
Art. 44
Casi di rilevanza penale
In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Classe o Interclasse stabilisce
l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica,
per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata
alla gravità del fatto. Per un reato di particolare gravità,
perseguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia
avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità
delle persone, il Consiglio di Classe stabilisce l'allontanamento dalla
comunità scolastica sino quando cessi la condizione di pericolo.
Se è sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato,
gli è consentito iscriversi ad un altro Istituto, con il rilascio
del nulla osta, anche in corso d'anno.
Art. 45
Le procedure
Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura
che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni
di equità:
- L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione
di una mancanza che il docente fa ad uno studenteanche non appartenente
ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto a pieno
titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato
a comunicare al docente interessato o al dirigente scolastico i comportamenti
che si configurano come mancanze disciplinari.
- Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro,
sul libretto e/o sul diario personale, la contestazione può essere
formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul
registro di classe, insieme alle giustificazioni dell'allievo.
- Negli altri casi, il dirigente scolastico convoca lo studente
e, presa nota delle giustificazioni addotte,stabilisce la convocazione
dei genitori e/o fa giungere alla famiglia l'ammonimento scritto. La
documentazione relativa alla convocazione dei genitori e all'ammonimento
scritto viene conservatain copia nel fascicolo personale dello studente
ed è messa a disposizione del Consiglio di Classe.
- Nei casi di competenza del Consiglio di Classe, il dirigente
scolastico o un docente delegato a questa funzione, ha il compito di
acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e
le giustificazioni addotte dallo studente, il quale può
essere invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore.
- In seguito il Consiglio di Classe stabilisce i provvedimenti
da adottare; tale decisione opportunamentemotivata, sottoscritta anche
dal dirigente scolastico, viene comunicata integralmente, per iscritto
alla famiglia dello studente. Nel fascicolo personale dello studente
viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione
scritta.
- In caso di urgenza o di particolare gravità, il dirigente
scolastico, consultati i docenti collaboratori,può prendere i
provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, anche quello
dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure
previste.
Art. 46
Ricorsi e Organo di garanzia
Contro la sanzione disciplinare la famiglia dello studente, entro quindici
giorni dalla comunicazione della irrogazione, può ricorrere ad
un apposito Organo di garanzia; tale ricorso va presentato dai genitori
in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili,
al dirigente scolastico. L'Organo di garanzia è formato da un docente
delle medie, uno delle elementari designati dal Collegio Docenti, dal
presidente del Consiglio d'Istituto o da un genitore da lui delegato.
Nel caso in cui ad irrogare la sanzione sia un docente dell'Organo di
garanzia, se ne prevede la sostituzione.
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TITOLO V
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE
Art. 47
Indicazione delle norme
Il “divieto di fumo” è previsto dalla seguente normativa
vigente:L. 11/11/1975 n. 584;L. 24/11/1981 n. 689;Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14/12/1995;Circolare Ministero Sanità
28/03/2001 n. 4;Legge 28/11/2001 n. 448;D. L. 03/03/2003 n. 32. Gli
adempimenti previsti dalla precedente normativa sono per il dirigente
scolastico obblighi di legge. Il divieto di fumo negli spazi scolastici
è esteso a tutto il personale docente e non docente dell'Istituto
Comprensivo, agli alunni di tutti i plessi, ai genitori o a chi ne fa
le veci e a tutti gli “esterni” che per qualsiasi motivo entrino
nel perimetro degli edifici scolastici.
Art. 48
Locali in cui vige il divieto
E' vietato fumare nelle aule, atri, corridoi, biblioteche e lavoratori
di ogni genere, servizi igienici, mensa, palestra,spazi riservati al personale
ausiliario o docente, spazi destinati a deposito sussidi, attrezzature
e documenti, archivi, uffici di segreteria, presidenza e ogni altro locale
presente nell'edificio scolastico. In tutti questi locali vengono apposti
i cartelli prescritti. Il divieto, per gli alunni, è esteso anche
al cortile che circonda la scuola fino alla recinzione.
Art. 49
Vigilanza
All'inizio di ogni anno il dirigente scolastico nomina un funzionario
e un responsabile per edificio scolastico con l'incarico di vigilare sull'osservanza
del divieto, accertare le infrazioni, procedere alla contestazione delle
stesse e verbalizzarle.
Art. 50
Sanzioni
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 25,00 ad € 250,00 (d. L. 32/2003, art.
6). L'importo è raddoppiato qualora la violazione sia commessa
in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza
di lattanti o bambini sino ai dodici anni (art. 52, comma 20, L. 28/12/2001,
n. 448). Coloro cui spetta di curare l'osservanza del divieto, ove
non ottemperino alle disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento
di una somma da € 3. 000,00 (D. L. 32/2003, art. 6). L'importo
è aumentato della metà nelle ipotesi contemplate all'art.
5, primo comma, lettera B, della L. 584/1975.
INIZIO PAGINA

TITOLO VI
Docenti
INDICAZIONI PER UN ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
Art. 51
Residenza dei docenti
Pur avendo il CCNL disapplicato l'articolo del T. U. dei dipendenti dello
Stato che li obbligava ad avere la residenza nel luogo di lavoro, ciascun
docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario
di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente
altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e
certificate disfunzioni del servizio.
Art. 52
Norme di servizio
Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente cinque
minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle
stesse: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi
del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
Per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie, il docente
è tenuto ad essere presente nell'Istitutonello spazio appositamente
destinato; non è consentita alcuna forma di reperibilità
costituendo l'ora di ricevimento delle famiglie obbligo di servizio. Di
norma il ricevimento avviene nell'ora a ciò destinata.
Art. 53
Vigilanza degli allievi
Ogni docente, tenuto al servizio all'inizio della prima ora, accoglierà
gli allievi al loro arrivo a scuola negli spazi predisposti. Il docente
della prima ora giustificherà le assenze degli allievi controllando
la regolarità della giustificazione ed eventualmente segnalando
alla dirigenza ed al coordinatore di classe o di modulo, le eventuali
irregolarità rilevate per le opportune comunicazioni alla famiglia,
ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.
Ciascun docente si adopererà affinché venga sempre rispettato
l'art. 22 del presente regolamento per una buona tenuta del posto di lavoro
da parte degli allievi, senza distinzione alcuna fra aule normali e speciali.
Ciascun docente non consentirà l'uscita di più di un allievo
per volta per la fruizione dei servizi e non durante il cambio dell'ora.
E' fatto obbligo al personale docente ed a quello con qualifica di collaboratore
scolastico di vigilare costantemente e far osservare le disposizioni.
Il personale segnalerà immediatamente al dirigente scolastico ogni
eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità
degli allievi stessi. Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della
sorveglianza e vigilanza degli allievi, deve garantire la tutela
e l'incolumità degli allievi stessi. In spirito di collaborazione
con la dirigenza, ciascun docente vigilerà sul comportamento degli
allievi, anche non appartenenti alle proprie classi, durante i periodi
di socializzazione (intervallo) secondo i turni e le posizioni indicate
nell'orario, segnalando i casi di eventuale indisciplina. Alla fine delle
lezioni ciascun docente accompagnerà la classe all'uscita vigilando
che non accadano incidenti lungo il percorso e adoperandosi perché
l'operazione si svolga ordinatamente. Il docente che per gravi o urgenti
motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto
a chiamare il personale collaboratore scolastico per la sorveglianza in
sua assenza. Allo scopo di prevenire eventuali incidenti i docenti segnalano
per iscritto al dirigente scolastico l'esistenza di possibili fonti
di pericolo per gli alunni sia all'interno che all'esterno dell'edificio
scolastico.
Art. 54
Oneri dei Docenti
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono finalizzati allo svolgimento
delle attività di insegnamento e di tutte le attività di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie
all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi
di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento in senso proprio e stretto ed in attività funzionali
alla prestazione dell'insegnamento. Possono essere altresì previste
eventuali attività aggiuntive all'insegnamento. L'attività
sarà distribuita in non meno di cinque giorni alla settimana. Ogni
docente sarà tenuto a certificare l'orario dell'inizio del suo
servizio, con i mezzi e gli strumenti anche informatizzati, che la dirigenza
riterrà più opportuni. Ogni docente è tenuto a compilare
il registro di classe in ogni parte di sua competenza, anche ai fini dell'implicito
controllo di cui al comma precedente e quello personale con regolarità
e completezza. Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe
gli elaborati revisionati e valutati. Ogni Docente predisporrà
tempestivamente ad inizio anno scolastico la propria programmazione educativa
e didattica, presentata e concordata nell'ambito degli OO. CC. , adoperandosi
per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative.
Ogni docente procederà a frequenti verifiche del lavoro svolto
in classe in relazione agli obiettivi prefissati e comunque in numero
non inferiore a quello determinato dal Collegio dei Docenti nel P. O.
F. dell'Istituto. Ogni docente si adopererà perché l'immagine
esterna dell'Istituto sia corrispondente all'impegno quotidianamente profuso
dall'intera comunità scolastica. A ogni docente è fatto
divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio
istituto. (art. 508 dlgs n. 297 16/4/97)A ogni docente è
fatto divieto di indicare ai genitori o a parenti degli allievi
nominativi di altri docenti cui avviare alunni in difficoltà per
le ripetizioni. Nel rispetto del “Codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” Decreto 28/11/2000”,
a ogni docente è fatto divieto di accettare, qualunque sia il motivo,
doni individuali da parte degli allievi e delle loro famiglie. I docenti
non sono autorizzati a sostenere spese di qualsiasi genere , chiedendone
poi il relativo rimborso alla scuola se non preventivamente autorizzati,
nel limite delle loro competenze, dal dirigente scolastico o dal consiglio
di istituto.
Art 55
P. O. F. e deliberazioni degli Organi Collegiali
Ogni docente coopererà al buon andamento collaborando alla realizzazione
dei deliberati collegiali e adoperandosi per la realizzazione del Piano
dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Ciascun docente collaborerà
con i colleghi per la realizzazione di progetti e con coloro che sono
impegnati nelle varie Commissioni , a seconda dell'organizzazione interna
che il Collegio avrà determinato . L'anno scolastico è suddiviso,
di norma, in due quadrimestri. Le verifiche scritte devono essere congrue
al numero determinato nel P. O. F. Le verifiche orali dovranno essere
sistematiche ed in numero congruo alla verifica degli obiettivi.
Art. 56
Rapporti Scuola Famiglia
I docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie
classi (art. 395 del d. lgs. 297/94) secondo le modalità e i criteri
proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto,
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto ed in modo
da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.
Il dirigente scolastico, sulla base delle proposte degli OO. CC. , predispone
il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità
operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei Docenti. Gli
incontri generali scuola - famiglia vengono programmati per quanto riguarda
il numero e le date di effettuazione dal Collegio dei Docenti nella seduta
di approvazione della programmazione. Sono previsti due ricevimenti generali:
uno tra novembre e dicembre e l'altro tra marzo ed aprile. Le schede di
valutazione, nella Scuola Elementare, saranno consegnate ai genitori negli
appositi incontri programmati. Nella Scuola Media le schede del
primo quadrimestre e quelle di valutazione interquadrimestrale saranno
consegnate agli alunni durante l'orario di lezione e dovranno essere restituite,
secondo le modalità indicate in apposita circolare, debitamente
firmate. Le schede di valutazione del secondo quadrimestre saranno consegnate
ai genitori dagli insegnanti non impegnati negli esami, dopo il termine
delle lezioni. Il rapporto singolo docente - genitori si svolge in un'ora
alla settimana fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei docenti
(Scuola Media), o per appuntamento (Scuola Elementare) così
da limitare il disagio dei genitori, in particolare di quelli dipendenti.
Ai sensi della L. 241/90 chiunque abbia un interesse legittimo e soggettivo,
anche non finalizzato ad un ricorso, ha titolo e diritto di esaminare
le prove e le relative valutazioni, presentando richiesta scritta e motivata.
Ogni genitore potrà prendere visione degli elaborati originali,
per i quali abbia un interesse legittimo, nei colloqui con i docenti o
nell'Ufficio di Presidenza.
Art. 57
Aggiornamento del regolamento
Nell'ultima seduta, al termine di ogni anno scolastico, il Consiglio di
Istituto su proposta della Giunta decide quali delibere emanate durante
l'anno scolastico possono essere incluse o inserite negli articoli del
regolamento emendando eventuali disposizioni precedenti. Il regolamento
può essere aggiornato una volta all'anno e solo in questa occasione.
Loreggia, 24 settembre 2003 Delibera del Collegio Docenti del
20/11/2002.
Delibere del Consiglio di Istituto n. 31 del 28/06/2003 e n. 33 del 24/09/2003
INIZIO PAGINA

Copia del presente Regolamento di Istituto è depositata in Segreteria.
Chiunque lo desideri può richiederne copia.
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